1) Ai sensi dell'Art.15 del D.L. 1 settembre 1918 n.1446, le funziona di vigilanza e polizia delle strade del Consorzio sono esercitate dal Sindaco del Comune.
2) I proprietari dei terreni che costeggiano le strade sono tenuti:
- a sistemare ed a mantenere le ripe dei loro fondi in modo da impedire lo scoscendimento del terreno ed il conseguente ingombro di fondi laterali, cunette e del piano stradale;
- a tenere regolate le siepi e le piante in modo che non restringano o ingombrano o danneggiano le strade o impediscano la viabilità;
- a conservare i fabbricati ed i muri di qualunque genere, esistenti lungo le vie in condizioni di stabilità, affinché non sia compromessa in alcun modo la sicurezza pubblica;
- a mantenere gli accessi ed i fognoli in condizioni di perfetta funzionalità
I proprietari saranno responsabili dei danni eventualmente derivati alle strade inseguito alle inadempienze ed obblighi precitati.
3) A favore delle strade è stabilita una servitù di scolo delle acque sui terreni laterali; è vietato a chiunque di impedire il deflusso delle acque che si scaricano sui terreni più bassi.
4) I proprietari dovranno conservare i fossetti di scolo interessanti comunque le strade e le scoline, sempre espurgati ed a quota normale.
5) I proprietari e gli utenti di canali o scoli esistenti lateralmente od a contatto delle strade, sono obbligati ad impedire l’espansione delle acque nulle strade ed ogni conseguente guasto al corpo stradale e sue pertinenze.
6) Senza l’autorizzazione del Consorzio è pure vietato:
- convogliare l’acqua dei fondi sui fossi e cunette stradali;
- servirsi della cunette ai bordi della strada per convogliarvi le acque per scopi particolari (irrigazioni, ecc.);
- apportare qualsiasi variazione, anche se instabile, nel corso delle acque, variazione che possa alterare il libero corso delle stesse con danno per la strada.
7) E' vietato tracciare canali, fossi od escavare nei fondi ad una distanza dalla strada che sia minore della profondità dell’opera stessa.
8) Se il terreno per la propria pendenza sulla strada, dovesse sgrondare sulla medesima direttamente le acque, queste dovranno essere convogliate in modo da evitare qualsiasi danno alla strada ed opere annesse.
9) Chi ha acquistato il diritto di attraversare la strada con condutture, è obbligato a mantenere le opere relative in modo che non possano derivare danni alla strada ed al transito.
10) Tutti gli accessi alle strade dovranno essere provvisti di ponticelli e tombini e delle opere accessorie che il Consorzio giudicherà necessarie caso per caso.
11) E' vietato costruire ponticelli o tombini per l’accesso ai fondi senza l’autorizzazione del Consorzio, che si riserva l’approvazione dei progetti, salvo i diritti di terzi.
12) Non potranno essere aperti nuovi accessi senza l’autorizzazione del Consorzio.
13) Gli sbocchi nelle strade dovranno essere raccordati in base alle disposizioni consorziali.
14) I frontisti non possono arare i terreni a distanza minore di ml. 1 dalle strade e scoline, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per evitare danni alla strada, ripa, fossi e scoline.
15) E' poi sempre vietato eseguire lavori colturali, a distanza minore di ml. 1 dal piede dei rilevati stradali.
16) E’ vietato condurre bestiame a pascolare lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade.
17) Per le strade, il bestiame deve essere guidato e custodito per impedire difficoltà al transito
18) E’ vietato condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensione e transitare con carri, automezzi, trattrici o strumenti agricoli di qualsiasi genere ché possono danneggiare le strade.
19) E’ vietato ingombrare od occupare, anche solo temporaneamente il suolo stradale e dipendenza con materiali o depositi di qualunque genere.
20) Qualora i consorziati si rendano inadempienti al compimento delle opere prescritte o comunque di loro competenza previste dagli articoli precedenti o stabiliti di volta in volta dal Consorzio, questi ha facoltà di intervenire, previa intimazione, per eseguire direttamente le opere il cui importo di spesa sarà posto a carico del consorziato inadempiente e riscosso ai sensi e con le modalità dell’art.7 della Legge 1/9/1918 n.1446.
21) Nei casi di contravvenzione alle disposizioni dello Statuto e Regolamento, si provvederà a termini delle leggi e regolamenti Comunali e Provinciali.
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 49 del 02/04/1987 avente per oggetto:
unificazione Consorzi Capranica Nord - Capranica Sud - Capranica Ovest - Approvazione Statuto regolamento.